Con la Legge di Bilancio 2021 (Legge 30/12/2020 n. 178), in vigore dal 1/1/2021 sono state apportate alcune modifiche riguardanti il Superbonus 110%. Tra le novità, l’apertura al maxi sconto per l’unico proprietario, accanto a nuove spese ammesse.
Coibentazione dei tetti
Tra le varie modifiche è stata introdotta la possibilità di fruire dell’incentivo in Superbonus 110% anche sull’isolamento termico del tetto pur in presenza di un sottotetto o soffitta non riscaldati.
Questo intervento apre la strada a molti interventi di ristrutturazione delle falde del tetto con l’inserimento di materiali isolanti specifici per la coibentazione della copertura.
Definizione di unità funzionalmente indipendente
Cambia anche la definizione di unità immobiliare funzionalmente indipendente. È tale l’unità immobiliare dotata almeno di tre delle seguenti installazioni e manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale
Superbonus anche per gli edifici senza tetto o muri perimetrali
Ora accedono al superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.
Superbonus anche per l’eliminazione di barriere architettoniche
Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni. L’intervento deve essere eseguito insieme ad uno degli interventi trainanti.
Sismabonus al 110%
La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture pertinenziali agli edifici. Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
Installazioni per la ricarica di auto elettriche
Viene stabilito che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
I limiti sono:
- di euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- di euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- di euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine.
L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.