L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione N.60/E del 28 settembre 2020, ha fornito nuovi chiarimenti in merito ai tetti di spesa per gli interventi che possono beneficiare del superbonus 110% e ha posto il limite dei 48mila euro come riferimento autonomo e distinto tanto ai pannelli quanto agli accumulatori.
Ciò significa che tra impianto e sistema di accumulo si arriva a un limite di 96mila euro.
Questa volta la modifica è sostanziale, in quanto va a toccare quanto precedentemente stabilito dalla circolare 8 agosto 2020 dove si dichiarava che il limite di spesa di 48 mila euro era “cumulativo”, riferito sia all’installazione degli impianti solari fotovoltaici sia dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
In questo modo è possibile usufruire di un’agevolazione fino a 48 mila euro con il massimale di 2.400 euro per ogni kW di potenza, oppure di 1.600 per ciascun kW di potenza nominale se l’installazione del sistema fotovoltaico avviene insieme a una ristrutturazione anch’essa coperta dal Superbonus 110 per cento.
Per ottenere la detrazione al 110% è necessario che:
- l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di efficientamento energetico o di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus;
- l’energia non autoconsumata in sito, o non condivisa per l’autoconsumo, sia ceduta al Gestore dei servizi energetici (GSE).
Superbonus e condominio
Il documento affronta anche altri aspetti relativi agli interventi realizzabili e tetti di spesa su un edificio condominiale composto da quattro unità.
Inoltre, si affrontano aspetti legati a cappotto termico, sostituzione finestre, portoni e soglie; installazione di collettori solari per la produzione di acqua calda; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici; sostituzione di impianti autonomi di riscaldamento; restauro della facciata; riduzione del rischio sismico.
Interventi di riduzione del rischio antisismico
L’intervento contenuto nel Superbonus 110 per cento riservato alla riduzione del rischio antisismico degli edifici, prevede un massimale di 96 mila euro per le abitazioni indipendenti e le unità unifamiliari. Per i lavori sulle parti comune, in edifici con diverse unità immobiliari come i condomini, il tetto di spesa è di 96 mila euro da moltiplicare per ogni abitazione del complesso condominiale.
Per leggere l’intero documento: Risoluzione n. 60 del 28 settembre 2020